Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 non disciplina solo la valutazione degli alunni del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), ma procede anche alla valutazione nel secondo ciclo della scuola.
Stabilisce dunque anche principi e regole importanti per il secondo ciclo d’istruzione (scuola secondaria di secondo grado: licei, istituti tecnici e professionali).
Ecco in modo chiaro e strutturato cosa prevede la normativa per la valutazione nel secondo ciclo 👇
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🏛 Principi generali
Il decreto stabilisce che la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti nel secondo ciclo deve:
avere funzione formativa e di orientamento per lo studente;
documentare lo sviluppo delle competenze;
certificare i risultati di apprendimento raggiunti;
garantire equità, trasparenza e coerenza con il PTOF e con il curricolo;
sostenere la personalizzazione dei percorsi educativi.
👉 La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento e non si riduce alla semplice attribuzione di voti.
🧮 Modalità di valutazione nel secondo ciclo
📊 Valutazione periodica e finale
È espressa in decimi per ciascuna disciplina.
Si effettua in sede di scrutini periodici e finali, deliberati collegialmente dai consigli di classe.
La valutazione considera:
conoscenze e competenze disciplinari;
partecipazione, impegno e progressi;
risultati delle verifiche orali, scritte e pratiche;
comportamento e partecipazione attiva alla vita scolastica.
👉 Per essere ammesso alla classe successiva lo studente deve raggiungere almeno la sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina, salvo i casi di sospensione del giudizio.
🧾 Valutazione del comportamento
Anche nel secondo ciclo è prevista la valutazione del comportamento, espressa con un voto numerico in decimi.
📌 Significa che:
concorre alla valutazione complessiva dello studente;
riflette il rispetto del patto educativo, delle regole e la partecipazione responsabile;
è deliberata dal consiglio di classe;
un comportamento particolarmente negativo può incidere sull’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
👉 Il voto inferiore a 6 in comportamento può comportare la non ammissione.
📚 Ammissione alla classe successiva
Secondo il D.Lgs. 62/2017:
L’ammissione è deliberata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
Gli studenti con una o più insufficienze possono essere ammessi con sospensione del giudizio e recupero delle carenze entro la sessione estiva/autunnale.
La non ammissione è possibile in caso di gravi carenze disciplinari o comportamentali.
📝 Ammissione e svolgimento dell’Esame di Stato
Il decreto ha modificato anche l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, introducendo:
Requisiti di ammissione:
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;
valutazione positiva del comportamento;
voto non inferiore a 6/10 in tutte le discipline (ammessa una sola insufficienza, se compensata);
partecipazione alle prove INVALSI (non determinanti per l’ammissione);
svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO, nei limiti stabiliti dalle successive modifiche normative).
Valutazione finale:
comprende il credito scolastico maturato nel triennio e il risultato delle prove d’esame;
il voto finale è espresso in centesimi;
il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.
🧾 Crediti scolastici
Il decreto ha riformato il sistema dei crediti scolastici, che:
concorrono al punteggio finale dell’Esame di Stato;
sono attribuiti in base alla media dei voti e alla partecipazione dello studente;
valorizzano l’intero percorso triennale e non solo l’ultimo anno.
🤝 Inclusione e personalizzazione
Il D.Lgs. 62/2017 pone grande attenzione agli studenti con disabilità e DSA:
la valutazione è coerente con il PEI o con il PDP;
possono essere adottate misure compensative e dispensative;
l’Esame di Stato può prevedere prove equipollenti o adattate, per garantire pari opportunità.





































