La riforma costituzionale del 2001 (Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), approvata con referendum popolare, ha modificato profondamente il Titolo V della Parte II della Costituzione italiana, ridefinendo in modo importante i rapporti tra Stato e Regioni.
👉 Uno dei punti centrali è stata proprio la nuova formulazione dell’articolo 117, che disciplina la ripartizione delle competenze legislative.
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(nuova formulazione, L. cost. n. 3/2001)
Riparto competenze Stato–Regioni
Riforma 2001
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.»
Struttura delle competenze
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- Politica estera, difesa e sicurezza
- Moneta, concorrenza, sistema tributario
- Ordine pubblico e cittadinanza
- Norme generali sull’istruzione
- Tutela dell’ambiente e beni culturali
Lo Stato definisce i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio.
- Tutela della salute
- Istruzione (salve le norme generali)
- Governo del territorio, energia
- Professioni, reti di trasporto e navigazione
Alle Regioni spettano tutte le materie non riservate allo Stato (inversione del criterio rispetto al pre-2001).
Potestà regolamentare
- Allo Stato nelle materie di competenza esclusiva.
- Alle Regioni in tutte le altre materie.
- Agli enti locali per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Vincoli UE e obblighi internazionali
La legislazione statale e regionale deve rispettare il diritto dell’Unione europea e gli obblighi internazionali.
Nota interpretativa
L’assenza, nel 2001, di una clausola espressa di “supremazia statale” ha generato ampio contenzioso davanti alla Corte costituzionale, che ha progressivamente chiarito i confini delle competenze, spesso ampliando gli spazi statali in settori trasversali (es. tutela della concorrenza, ambiente).
- Verificare se la materia rientra in esclusiva statale, concorrente o residuale.
- In materia concorrente: attenersi ai principi fondamentali statali e alla legge regionale.
- Controllare sempre il rispetto del diritto UE.
Titolo V • competenza esclusiva • legislazione concorrente • competenza residuale • principi fondamentali • potestà regolamentare • Corte costituzionale • diritto UE
La Riforma costituzionale 2001
Ecco i punti fondamentali della nuova versione dell’art. 117 Cost. introdotta nel 2001:
📝 1️⃣ Riconoscimento della potestà legislativa delle Regioni
La nuova versione stabilisce che:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.»
👉 Questo significa che la competenza legislativa non è più attribuita allo Stato in via generale, ma è ripartita secondo tre categorie:
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Competenza esclusiva dello Stato
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Competenza concorrente (Stato–Regioni)
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Competenza residuale delle Regioni
📝 2️⃣ Elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato
Il nuovo art. 117, al secondo comma, elenca in modo tassativo le materie in cui solo lo Stato può legiferare, tra cui:
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politica estera e rapporti internazionali
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difesa e forze armate
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moneta, tutela della concorrenza, sistema tributario, previdenza sociale
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ordine pubblico e sicurezza
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norme generali sull’istruzione
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tutela dell’ambiente, dei beni culturali, ecc.
👉 In queste materie, le Regioni non possono intervenire con proprie leggi.
📝 3️⃣ Materie di legislazione concorrente
Al terzo comma si prevede che:
«Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.»
👉 Esempi: tutela della salute, istruzione (tranne norme generali), governo del territorio, professioni, grandi reti di trasporto e navigazione, energia, valorizzazione dei beni culturali, ecc.
In queste materie:
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lo Stato fissa i principi fondamentali
-
le Regioni legiferano nel dettaglio.
📝 4️⃣ Potestà residuale delle Regioni
Al quarto comma:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.»
👉 Questa è una novità fondamentale: prima del 2001 valeva il principio inverso (lo Stato aveva la competenza generale, le Regioni solo quelle delegate).
Dopo la riforma, tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato spetta automaticamente alle Regioni.
📝 5️⃣ Vincoli derivanti dall’UE e dagli obblighi internazionali
Il primo comma richiama il rispetto dei vincoli comunitari e internazionali, adeguando la Costituzione al contesto europeo.
👉 Ciò significa che né lo Stato né le Regioni possono legiferare in contrasto con il diritto UE.
📝 6️⃣ Potestà regolamentare
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Lo Stato esercita la potestà regolamentare nelle materie di sua competenza esclusiva.
-
Le Regioni nelle altre materie.
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Gli enti locali hanno potestà regolamentare per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
📝 7️⃣ Clausola di supremazia (giurisprudenziale)
La riforma del 2001 non inserì espressamente una “clausola di supremazia” a favore dello Stato (come esiste in Germania).
👉 Per questo, negli anni successivi, la Corte costituzionale ha svolto un ruolo molto importante nel dirimere i numerosi conflitti di competenza Stato–Regioni, spesso ampliando le competenze statali.
📌 In sintesi
La riforma del 2001 e la nuova formulazione dell’art. 117 hanno:
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Rovesciato il principio delle competenze, attribuendo alle Regioni la potestà residuale;
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Precisato con un elenco dettagliato le materie di competenza esclusiva dello Stato;
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Introdotto la legislazione concorrente, creando però anche zone di conflitto;
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Rafforzato il ruolo dell’ordinamento europeo nella gerarchia delle fonti.
Riforma costituzionale 2001: il contesto storico – politico
La riforma costituzionale del Titolo V (L. Cost. n. 3/2001) va letta dentro un preciso contesto politico-istituzionale italiano.
Ecco una spiegazione chiara e articolata 👇
🏛️ 1️⃣ Governo in carica: Governo Amato II (2000–2001)
La riforma fu approvata dal secondo governo Amato, in carica dal 25 aprile 2000 al 11 giugno 2001, sostenuto da una maggioranza di centrosinistra (L’Ulivo, con Democratici di Sinistra, Margherita, Verdi, UDEUR, ecc.).
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📌 Presidente del Consiglio: Giuliano Amato
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📌 Presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi (dal maggio 1999)
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📌 Ministro per gli Affari regionali: Enrico La Loggia (poi con Berlusconi), ma il progetto venne portato avanti da esponenti del centrosinistra (Bassanini, D’Alema, Amato).
👉 La legge costituzionale n. 3 fu approvata dal Parlamento nel marzo 2001, in prossimità delle elezioni politiche di maggio, e confermata con referendum popolare il 7 ottobre 2001.
🧭 2️⃣ Motivazioni politiche principali della riforma
La spinta alla riforma del Titolo V nacque da una combinazione di fattori politici, istituzionali e territoriali maturati negli anni ’90.
Ecco le motivazioni principali 👇
🟦 a) Rispondere alla pressione federalista e leghista
Negli anni ’90 la Lega Nord di Umberto Bossi aveva raccolto ampio consenso nel Nord Italia, chiedendo:
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federalismo fiscale,
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maggiore autonomia legislativa,
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in alcuni momenti persino la secessione (Padania).
👉 Il centrosinistra scelse di anticipare e disinnescare politicamente questa pressione, realizzando una riforma autonomista “dall’alto”, per offrire più poteri alle Regioni ordinarie e togliere spazio alla retorica secessionista.
🟨 b) Riequilibrare il regionalismo del 1948
Il sistema originario (Costituzione 1948) era fortemente centralista:
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Le Regioni a statuto ordinario entrarono realmente in funzione solo nel 1970.
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Lo Stato manteneva la competenza legislativa generale, delegando poco.
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Le autonomie locali avevano poteri limitati.
👉 Negli anni ’90 si affermò la convinzione che fosse necessario modernizzare il sistema:
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più decentramento amministrativo,
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valorizzazione delle autonomie,
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responsabilizzazione politica e fiscale degli enti territoriali.
🟩 c) Razionalizzare le competenze e migliorare l’efficienza amministrativa
La riforma voleva chiarire “chi fa cosa”:
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distinguendo in modo più netto le materie di competenza esclusiva dello Stato da quelle regionali,
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invertendo il principio di competenza: non più competenza generale allo Stato, ma residuale alle Regioni (tutto ciò che non è dello Stato è regionale),
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creando la legislazione concorrente in ambiti condivisi.
👉 L’obiettivo dichiarato era: governo più vicino ai cittadini, più efficiente e differenziato per territorio.
🟧 d) Adeguare la Costituzione al nuovo contesto europeo
Con il processo di integrazione europea (Trattato di Maastricht 1992, moneta unica in arrivo), molte politiche venivano decise a Bruxelles.
👉 Serviva:
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rendere le Regioni più protagoniste nell’attuazione del diritto UE,
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allineare la Costituzione italiana ai modelli federali europei (Germania, Spagna),
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introdurre esplicitamente nel testo costituzionale il vincolo di rispetto del diritto UE e degli obblighi internazionali.
🟥 e) Motivazioni elettorali e strategiche
Infine, la tempistica non fu casuale:
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la riforma venne approvata poche settimane prima delle elezioni politiche del 2001, in cui il centrosinistra cercava di recuperare consenso nel Nord;
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era un segnale politico forte agli elettori settentrionali: “anche noi sappiamo fare riforme federaliste, non serve la Lega per avere più autonomia”.
👉 Questo spiega la velocità del processo e il fatto che non ci fu un ampio confronto bipartisan. Infatti la riforma passò con il solo voto del centrosinistra, senza il consenso dell’opposizione (Berlusconi e Lega), che poi vinsero le elezioni.
Riforma costituzionale 2001: L’Art.117 prima e dopo la riforma
Confrontare prima e dopo la riforma costituzionale del 2001 è fondamentale per capire quanto sia stato profondo il cambiamento dell’articolo 117.
👇 Ecco un confronto completo e chiaro 👇
📜 🔸 TESTO ORIGINALE dell’art. 117 Cost. (1948 – prima della riforma del 2001)
Art. 117 – Costituzione della Repubblica Italiana (versione originaria 1948)
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizione comunale;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo e industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
La Regione, nelle materie di sua competenza, emana norme legislative nei limiti dell’interesse nazionale e nel rispetto delle leggi fondamentali della Repubblica.»
📌 Caratteristiche principali della versione originaria:
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Le competenze legislative delle Regioni erano limitate e tassative, elencate in modo chiuso.
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La potestà regionale era subordinata ai principi fondamentali e all’interesse nazionale.
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Lo Stato aveva la competenza legislativa generale: tutto ciò che non era elencato era competenza statale.
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Le Regioni erano viste più come enti amministrativi decentrati che come veri legislatori.
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Molte competenze erano più “gestionali” che normative.
👉 In pratica: forte centralismo; le Regioni avevano un ruolo legislativo modesto.
📜 🔸 TESTO NUOVO dell’art. 117 Cost. (dopo la riforma del Titolo V — L. Cost. n. 3/2001)
Art. 117 – Costituzione della Repubblica Italiana (versione vigente dal 2001)
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; legislazione penale e civile; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull’istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Sono materie di legislazione concorrente, tra le altre: tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione delle norme generali sull’istruzione e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.»
📌 Caratteristiche della versione riformata (2001):
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✅ Introduzione della ripartizione tripartita delle competenze:
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materie di competenza esclusiva dello Stato,
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materie concorrenti Stato–Regioni,
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competenze residuali delle Regioni.
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✅ Rovesciamento del principio: ciò che non è statale è regionale.
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✅ Esplicito riferimento ai vincoli dell’UE e agli obblighi internazionali.
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✅ Introduzione della potestà regolamentare differenziata.
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✅ Ruolo più attivo delle Regioni nel processo decisionale europeo.
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❗ Maggiore complessità e contenzioso interpretativo.
📊 🔸 Confronto sintetico: prima vs dopo
Aspetto | Prima della riforma (1948) | Dopo la riforma (2001) |
---|---|---|
🏛 Principio generale | Competenza generale allo Stato | Competenza residuale alle Regioni |
📚 Elenco materie | Tassativo, limitato, subordinato all’interesse nazionale | Elenco dettagliato delle competenze statali + concorrenti + residuali |
⚖ Potestà legislativa Regioni | Limitata e subordinata | Estesa, con autonomia residuale |
🇪🇺 Vincoli UE | Non menzionati | Esplicitamente richiamati |
📝 Potestà regolamentare | Non definita chiaramente | Ripartita tra Stato, Regioni ed enti locali |
🧭 Visione di fondo | Centralista | Tendenzialmente regionalista (quasi “federalista”) |
Questa riforma fu così incisiva che molti giuristi la considerano una “piccola rivoluzione federalista”.
Tuttavia, come spesso accade in Italia, la sua applicazione ha generato forti conflitti Stato–Regioni e la Corte costituzionale è intervenuta centinaia di volte per chiarire i confini delle competenze.
Aspetto | Prima della riforma (1948) | Dopo la riforma (2001) |
---|---|---|
Principio generale | Competenza legislativa generale allo Stato; Regioni con ruolo subordinato. | Competenza residuale alle Regioni: ciò che non è statale è regionale. |
Elenco materie | Tassativo, ristretto e subordinato all’interesse nazionale. | Tre livelli: competenza esclusiva dello Stato, concorrente, e residuale regionale. |
Autonomia regionale | Limitata; subordinata ai principi fondamentali e all’interesse nazionale. | Ampia potestà legislativa, con partecipazione all’attuazione del diritto UE. |
Vincoli europei e internazionali | Non menzionati nel testo costituzionale. | Esplicitamente richiamati: obbligo di rispetto dei vincoli UE e internazionali. |
Potestà regolamentare | Non chiaramente distinta tra Stato e Regioni. | Ripartita: Stato (materie esclusive), Regioni (resto), enti locali (organizzazione funzioni). |
Visione politico-istituzionale | Centralista; Regioni come enti amministrativi decentrati. | Regionalista (quasi federalista); valorizzazione autonomie territoriali. |
Ha ampliato formalmente i poteri delle Regioni, ma ha generato un intenso contenzioso con lo Stato, risolto in larga parte dalla Corte costituzionale.